Art. 6.

      1. All'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Alle procedure selettive di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».